RIFERIMENTI NORMATIVI SULL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

In questa sezione sono presenti i riferimenti normativi alle norme statali e regionali che regolano l’attività istituzionale di A.T.C.L.

 

DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO 29 novembre 1994, n. 9202

Riconoscimento di A.T.C.L. quale circuito teatrale della Regione Lazio

 

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460 

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Art. 10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli  altri  enti  di  carattere  privato,  con  o  senza personalità giuridica,  i  cui  statuti  o  atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto   pubblico   o   della   scrittura  privata  autenticata  o registrata, prevedono espressamente lo  svolgimento  di  attività in  uno o più dei seguenti settori:

….omissis

9) promozione della cultura e dell’arte;

….omissis

 

 

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2002, n. 8

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002

Art. 68. Riconoscimento dell’attività dell’ente morale associazione teatrale fra i comuni del Lazio ATCL

  1. Nelle more dell’adozione di una legge regionale organica in materia di promozione dello spettacolo dal vivo, da definire anche in relazione alle nuove competenze in materia previste dalla legge costituzionale 8 novembre 2001, n.3, la Regione riconosce e sostiene, quale iniziativa ricorrente di interesse regionale, l’attività dell’Ente morale associazione teatrale fra i comuni del Lazio –ATCL- che organizza il circuito teatrale regionale:
  2. in considerazione della qualità e della dimensione delle iniziative svolte con continuità da oltre un ventennio su tutto il territorio;
  3. per la natura di iniziativa pubblica, in quanto costituito da comuni e province della Regione;
  4. per la funzione di servizio pubblico, svolto sull’intero territorio regionale, con il riconoscimento anche del Ministero per i beni e le attività culturali.
  5. Per concorrere alle attività del circuito teatrale regionale, avuto riguardo in particolare agli obiettivi di decentramento, di promozione e diffusione degli spettacoli nel territorio, di formazione del pubblico, di valorizzazione dei siti storici regionali tramite lo spettacolo, la Regione, nell’ambito dello stanziamento dell’UPB G11, assegna un contributo annuale all’ATCL secondo la seguente articolazione:
  6. esercizio 2002 euro 465 mila;
  7. esercizio 2003 euro 465 mila;
  8. esercizio 2004 euro 465 mila.
  9. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l’ATCL presenta alla Regione, per l’approvazione del competente assessorato, un programma di attività per l’anno successivo, completo di bilancio, comprendente:
  10. la programmazione dei teatri regionali tramite cartelloni di spettacolo dal vivo;
  11. la progettazione di iniziative riguardanti la sperimentazione, i nuovi linguaggi, il teatro per l’infanzia e la gioventù;
  12. le iniziative per la promozione e la formazione del pubblico;
  13. l’attività editoriale e di comunicazione;
  14. la programmazione di festival e rassegne, anche estivi, presso siti di rilevanza storica della regione.
  15. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ATCL deve procedere alla modifica dello statuto finalizzata all’ingresso nel consiglio d’amministrazione di un rappresentante della Regione, peraltro già previsto nell’ambito dell’assemblea dei soci nell’attuale statuto.
  16. In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione del programma di cui al comma 3, è fissato a quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DECRETO 1° luglio 2014

Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Capo VI – Progetti multidisciplinari

Articolo 39. Disposizioni generali

  1. Ai fini del presente decreto, sono considerati multidisciplinari quei progetti che intendono assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi afferenti agli ambiti e ai settori dello spettacolo dal vivo di cui all’articolo 3 comma 5 del presente decreto, supportata da un adeguato e coerente piano di comunicazione e promozione presso il pubblico, rispondente alle caratteristiche della proposta multidisciplinare.
  2. I progetti di cui al comma 1 devono assicurare una programmazione articolata, realizzando l’attività in almeno due discipline. Ogni disciplina non può incidere per una percentuale inferiore al quindici per cento e superiore al settanta per cento dei minimi di attività richiesti per ciascun settore.
  3. La valutazione della qualità artistica dei progetti multidisciplinari è effettuata, ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto, dalle Commissioni consultive per materia, riunite in apposita seduta plenaria.

Articolo 40 – Circuiti regionali multidisciplinari.

  1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 39 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi di cui l’organismo ha la disponibilità e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. I circuiti possono svolgere l’attività, in aggiunta, anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo circuito multidisciplinare per regione.
  2. L’ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:
  3. programmazione di un minimo di duecentoventi rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni àmbito di attività imposti all’articolo 39, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di venti piazze e la presenza complessiva di almeno diciotto tra organismi di produzione o gruppi artistici ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
  4. stabile ed autonoma struttura organizzativa;
  5. sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.
  6. La domanda di contributo da parte di un circuito di cui al presente articolo, sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e i punteggi minimi di cui all’articolo 5 del presente decreto, deterrà carattere preferenziale ed esclusivo rispetto alle eventuali domande contestualmente presentate, con riferimento alla medesima regione e alle medesime discipline, da parte dei circuiti di cui agli articoli 16, 23 e 28.

 

 

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n.15

Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale

Art. 7. Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale

  1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, la Regione, nel rispetto dell’articolo 56 dello Statuto e della normativa statale e regionale vigente in materia, partecipa, in particolare, alle seguenti associazioni e fondazioni:

….omissis

  1. La Regione riconosce e sostiene le attività dell’Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio (ATCL) ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

 

 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DECRETO 27 luglio 2017

Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Capo VI – Progetti multidisciplinari

Art. 37. Disposizioni generali

  1. Ai fini del presente decreto, sono considerati multidisciplinari quei progetti che intendono assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi afferenti agli àmbiti e ai settori dello spettacolo dal vivo di cui all’articolo 3, comma 5 del presente decreto, supportata da un adeguato e coerente piano di comunicazione e promozione presso il pubblico, rispondente alle caratteristiche della proposta multidisciplinare.
  2. I progetti di cui al comma 1 devono assicurare una programmazione articolata, realizzando l’attività in almeno tre discipline. Ciascuna delle tre principali discipline non può incidere per una percentuale inferiore al quindici per cento dei minimi di attività richiesti per ciascun settore del presente Capo. L’eventuale quarta disciplina non può incidere per una percentuale inferiore al cinque percento dei minimi di attività richiesti.
  3. La valutazione della qualità artistica dei progetti multidisciplinari è effettuata, ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto, dai presidenti delle commissioni consultive competenti per materia e da quattro componenti tra quelli designati dalla conferenza unificata, individuati da ciascuna delle predette commissioni. In tale àmbito, i presidenti delle commissioni consultive competenti per materia possono conferire motivata delega scritta ad altro componente, diverso da quello di cui al periodo precedente, in seno alle citate commissioni consultive.

 

Art. 38. Circuiti regionali multidisciplinari

  1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 37 del presente decreto, è concesso un contributo ai circuiti regionali che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi di cui l’organismo ha la disponibilità e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. I circuiti possono svolgere l’attività, in aggiunta, anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo circuito multidisciplinare per regione.
  2. L’ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:
  3. programmazione di un minimo di duecentoventi rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni àmbito di attività imposti all’articolo 37, rispondenti a chiari requisiti di professionalità, di qualità artistica e di pluralità nell’offerta, proponendo nei territori una programmazione attenta al ricambio della scena, alla valorizzazione delle produzioni di artisti e di formazioni italiane emergenti ed operando per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del pubblico di riferimento. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di venti piazze e la presenza complessiva di almeno diciotto tra organismi di produzione o gruppi artistici ed effettuate in idonee sale
  4. teatrali, ovvero in àmbiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
  5. stabile ed autonoma struttura organizzativa;
  6. sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.
  7. La domanda di contributo da parte di un circuito di cui al presente articolo, sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e i punteggi minimi di cui all’articolo 5 del presente decreto, verrà valutata in quadro d’insieme tenendo conto delle eventuali domande presentate, con riferimento alla medesima regione e alle medesime discipline, da parte dei circuiti di cui agli articoli 15, 22 e 27.

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  n. G07419 del 7 giugno 2018

Iscrizione di A.T.C.L. al n. 366 del Registro regionale delle persone giuridiche private

 

 

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2019, n. 8

Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie

Art. 9 Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche. Abrogazione dell’articolo 68 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

  1. Alla l.r. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a)  all’articolo 7:

1) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente:

d bis) Associazione teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL), quale circuito regionale multidisciplinare ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163);

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2.  I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio dell’ATCL sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale competente in materia da lui delegato.”;

….omissis