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Art.1
L'associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (A.T.C.L.), riconosciuta con
delibera n.9092 della Regione Lazio del 29 novembre 1994, è costituita per lo
sviluppo ed il potenziamento dell'attività di spettacolo dal vivo (teatro,
musica, danza), riconosciuta per la natura di iniziativa pubblica, in quanto
costituita da comuni e province della Regione, e per la funzione di servizio
pubblico, svolto nell'intero territorio regionale, con il riconoscimento anche
del Ministero per i beni e le attività culturali, e per il suo alto valore
culturale, compresa nel settore di promozione della cultura e dell'arte come
indicato al n.9-a del primo comma dell'articolo 10 del Decreto Legislativo
4/12/1997 n.460. Scopo principale è la promozione e l'organizzazione del
circuito regionale dello spettacolo dal vivo, la promozione delle condizioni per
dotare gli enti territoriali della Regione Lazio di un'iniziativa di spettacolo
stabile, continua, qualificata e diffusa, fondata sulla libertà di espressione e
di ricerca, in un rapporto dialettico tra le manifestazioni più qualificate
della tradizione teatrale "regionale", nazionale ed internazionale e le
esperienze sperimentali e di base sul principio delle autonomie e della
partecipazione democratica.
Art.2
La sede dell'Associazione è fissata in Roma, Via della Vasca Navale 56/58.
Art.3 (Scopi)
In ossequio allo scopo precipuo di cui al precedente art.1, l'Associazione
promuove e organizza il circuito regionale dello spettacolo dal vivo e in questo
ambito si propone di:
a) sostenere e favorire nell'ambito regionale, con proiezione nazionale ed
internazionale, l'attività degli enti locali territoriali per la promozione e la
diffusione dello spettacolo, anche attraverso progetti intergrati, rassegne,
festival ed eventi culturali tesi a valorizzare, d'intesa con l'industria
turistica, il patrimonio storico, architettonico, paesaggistico,
etno-antropologico del Lazio;
b) programmare seminari, stage, iniziative di studio ed editoriali, mostre,
corsi di qualificazione ed aggiornamento professionale ed altre iniziative di
carattere promozionale, propedeutiche e formative tese sia a diffondere la
conoscenza e la fruizione dello spettacolo nel Lazio, che a consolidare
l'attività imprenditoriale del settore anche in termini di innovazione
tecnologica;
c) sostenere la sperimentazione di nuove metodologie didattiche relative allo
spettacolo nelle scuole e nelle università della regione;
d) sostenere l'innovazione dell'offerta culturale e la multidisciplinarietà e
l'interdisciplinarietà della proposta artistica;
e) concorrere, con analoghe iniziative della Regione Lazio, alla creazione di
una mediateca dello spettacolo dal vivo;
f) attuare forme di collaborazione con soggetti ed enti pubblici e privati,
istituzioni culturali regionali, nazionali ed internazionali;
g) istituire trust anche per la realizzazione degli scopi dell'associazione.
Art.4 (Attività strumentali, accessorie e connesse)
Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione Teatrale fra i Comuni
del Lazio A.T.C.L. può:
a) stipulare mutui ed assumere immobili in concessione o comodato o provvedere
al loro acquisto;
b) amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria
o comunque posseduti;
c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui
attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento di scopi
analoghi;
d) costituire o concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale,
attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria
e degli audiovisivi e svolgere ogni altra attività ritenuta coerente con la
propria azione.
L' l'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio A.T.C.L. ispira la propria
attività a criteri di programmazione pluriennale, operando sulla base di
progetti culturali ed economici anche riferiti a più esercizi.
Art. 5 (Risorse)
Le risorse dell'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio A.T.C.L. sono
costituite da:
a) le quote associative;
b) i contributi pubblici percepiti a livello statale, regionale, locale, europeo
per lo svolgimento della propria attività;
c) i beni mobili ed immobili e le somme che perverranno a qualsiasi titolo
all'Associazione;
d) le donazioni ed erogazioni liberali di enti e privati, persone fisiche e
giuridiche, e/o da Trust nonché i contributi all'attività eventualmente concessi
dal sistema delle fondazioni bancarie e/o da Trust;
e) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Art. 6 (Esercizio finanziario)
L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di
ciascun anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno il consiglio di amministrazione
approva il bilancio di previsione, ed entro il 30 settembre dell'anno successivo
il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio decorso.
I possibili avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il
ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, o per l'incremento od il
miglioramento dell'attività, con particolare riferimento ad iniziative
educative, di promozione, sviluppo e ricerca.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di
gestione.
Art. 7 (Organi)
Sono organi dell'Associazione: 1) L'Assemblea dei Soci; 2) Il Consiglio di
Amministrazione; 3) Il Presidente; 4) Il direttore; 5) Il Collegio dei Revisori
dei Conti.
Art. 8 (Assemblea dei Soci)
L'Assemblea dei soci è costituita:
a) da un rappresentante per ogni ente pubblico aderente, in regola con il
versamento della quota sociale annuale dell'anno precedente;
b) da un rappresentante nominato dalla Regione Lazio.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita
dell'Associazione ed ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota
o il numero delle azioni. L'adesione all'Associazione avviene presentando
espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di
condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di osservare
lo Statuto e i Regolamenti. L'Assemblea determina annualmente la quota
stabilendo i termini per il versamento. L'Assemblea è convocata dal Presidente
almeno due volte nel corso di ogni anno e comunque ogni qualvolta ne faccia
richiesta un terzo dei componenti. All'Assemblea compete l'adozione di tutte le
deliberazioni concernenti gli atti essenziali di indirizzo e coordinamento.
L'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori
dei Conti; approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; determina
gli indirizzi generali dell'attività e approva il piano annuale e/o pluriennale
di attività; delibera su tutte le questioni concernenti il patrimonio dell'ente;
approva le modifiche dello Statuto Sociale con una maggioranza non inferiore ai
due terzi dei componenti; approva la pianta organica dell'ente ed il trattamento
giuridico ed economico del personale, su proposta del Consiglio di
Amministrazione. L'Assemblea ratifica gli emolumenti da corrispondere al
Presidente ed agli Amministratori stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in
conformità del Capo V del Decreto Legislativo - 18 agosto 2000, num.267. Le
sedute dell'Assemblea sono valide purchè sia presente almeno la metà dei
componenti. Le relative deliberazioni, a parte i casi in cui è previsto un
quorum qualificato, sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa
è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea
in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda
convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci. E' ammesso
l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro
socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. L'Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione
o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi da
persona designata dall'Assemblea. Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo
ritenga opportuno di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea,
fungendo questi da Segretario. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che
in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti
espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i
soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. L'Assemblea vota
normalmente per alzata di mano; la votazione può essere effettuata a scrutinio
segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti, in questo caso il
Presidente dell'Assemblea sceglie i due scrutatori fra i presenti. Alle
deliberazioni del bilancio preventivo e consuntivo dovrà essere data idonea
pubblicità, della durata di almeno dieci giorni, con l'affissione nella bacheca,
presso la sede sociale.
Art. 9 (Consiglio d'Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea che ne determina il
numero dei componenti da un minimo di tre ad un massimo di sette, scelti tra i
soci e tra non soci distintisi per requisiti di competenza professionale e
organizzativa nel campo della cultura e dello spettacolo. Un rappresentante
della Regione Lazio, che con proprio atto ne provvede alla nomina, è aggiunto al
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato
dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione nomina, a maggioranza dei suoi
componenti il Presidente che assume la rappresentanza legale dell'Associazione e
ha la facoltà di nominare anche un Presidente onorario tra persone che si sono
distinte per la crescita e lo sviluppo dell'Associazione e in generale del mondo
dello spettacolo. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. Lo
stesso è convocato e presieduto dal Presidente. Al Consiglio di Amministrazione
compete: a) di disporre all'assemblea il piano di attività; b) di gestire il
piano stesso, approvato dall'Assemblea con i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione; c) di impegnare le spese nei limiti dei singoli stanziamenti di
bilancio; d) di apportare variazioni al bilancio; e) di proporre all'Assemblea
la pianta organica dell'Ente, con il relativo trattamento giuridico - economico;
f) di procedere alle assunzioni nell'ambito della pianta organica approvata
dall'Assemblea; g) di autorizzare il Presidente a costituirsi in giudizio in
nome e per conto dell'Ente, sia in qualità di attore che di convenuto, nonché di
ratificare eventuali atti o nomine di difensori effettuati per motivi di
urgenza; h) di nominare il Direttore e l'altro personale; i) di compiere tutti
gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea; l) di
nominare consulenti per lo studio e la predisposizione di particolari attività.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare anche i
componenti dell'Assemblea, senza diritto di voto e con possibilità di
intervento; m) stabilisce gli emolumenti ed i rimborsi spese degli
amministratori e dei sindaci in misura non superiore al limite previsto dal
Decreto Legislativo - 18 agosto 2000, num.267 applicabile al maggiore ente
locale aderente. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è
incompatibile con l'esercizio in proprio o in forma associata di attività
impresariali o private nel campo teatrale di prosa. Il Consiglio di
Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione dei
richiedenti entro centoottanta giorni dal loro ricevimento. Chiunque aderisca
alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere
dal novero dei partecipanti.
Art. 10 (Presidente)
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di
fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è
nominato tra persone distintesi per requisiti di competenza professionale e
organizzativa nel campo della cultura e dello spettacolo. Il Presidente convoca
e presiede l'assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; lo stesso può
nominare, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, un proprio vicario,
che lo sostituisca in caso di assenza e/o di impedimento. Ha la rappresentanza
legale e la firma dell'Ente e sovrintende a tutte le attività. Firma gli atti ed
i provvedimenti e ne cura l'esecuzione. Sta in giudizio, a tutela degli
interessi dell'Ente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Ordina le spese preventivamente deliberate, liquida i conti, ordina i pagamenti
e firma i relativi mandati di pagamento o le riversali d'incasso. La carica di
Presidente è incompatibile con l'esercizio di attività impresariali, in proprio
o in forma associativa, pubbliche e private nel campo del teatro di prosa.
Art. 11 (Collegio dei Revisori)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione
dell'Ente. E' nominato dall'Assemblea e si compone di tre membri scelti fra gli
iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili, nell'Albo dei Dottori Commercialisti
e nell'Albo dei Ragionieri. Il Collegio dura in carica cinque anni ed assiste
alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
Nell'espletamento delle rispettive funzioni, ogni componente del Collegio è
tenuto a rispettare i doveri e le responsabilità di cui agli articoli 2403, 2404
e 2407 del Codice Civile. I compensi spettanti al Presidente ed ai Revisori
vengono disposti dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 12 (Direttore)
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone altamente
qualificate e distintesi per la specifica competenza professionale e manageriale
nel campo della cultura e dello spettacolo, la carica di direttore è
incompatibile con quella di Consigliere di amministrazione e/o di socio. La
nomina è valida se sarà riportato il voto favorevole della metà più uno dei
componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore dura in carica cinque
anni ed è rieleggibile. Al Direttore compete la direzione artistica
tecnico-amministrativa dell'Ente, con facoltà di delega di compiti artistici e/o
amministrativi. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di
Amministrazione e dell'Assemblea. Predispone i programmi artistici e finanziari,
da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Lo stato giuridico ed economico
sarà stabilito nella pianta organica e nell'apposito regolamento.
Art. 13
L'Associazione non potrà:
- svolgere attività diverse da quelle menzionate agli articoli 1(uno) e 3 (tre)
dello Statuto ad eccezione di quelle direttamente connesse;
- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a
favore di ONLUS che per legge, statuto, o regolamento fanno parte della medesima
ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere impiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse, parimenti è obbligatoria la devoluzione del patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 (tre), comma 190
(centonovanta) della legge 23 dicembre 1996 n.662 salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art. 14
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del
Codice Civile e la legislazione vigente sulle persone giuridiche private.". |